venerdì 16 maggio 2014

OPERATORI OLISTICI - NORMATIVE LEGISLATIVA - TANTRA FIRENZE

OBBLIGO GENERALIZZATO DI INDICARE LA PARTITA IVA E/O IL CODICE FISCALE DEL CLIENTE: Dal 01.01.2013
L'Operatore Olistico è il professionista in grado di effettuare trattamenti manuali di riequilibrio energetico e di ripristino funzionale, basati su tecniche e teorie filosofiche orientali e non, volti al recupero e al mantenimento della vitalità e del benessere psicofisico, quindi al miglioramento della qualità della vita.
http://www.tantranamaste.euhttp://www.tantranamaste.eu


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Questi trattamenti non sono e non possono in alcun modo terapeutici in quanto l'operatore:

non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria;
non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico;
non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari;
non ha il titolo professionale necessario per effettuare trattamenti terapeutici.

Non sono e non possono essere considerati massaggi estetici in quanto:

in ogni caso non sono finalizzati allo scopo di migliorare l'aspetto estetico della persona, requisito qualificante dell'attività di estetista come definito dall'art. 1 della legge 1/1990: "disciplina dell'attività di estetista".


"In data 10 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge n. 4 del 2013 in materia di “Regolamentazione delle professioni non protette”, approvata in data 14 gennaio 2013 da Camera e Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013."

In Italia l'attività dell'operatore del benessere e/o massaggiatore antistress-bionaturale e/o delle discipline alternative ed energetiche è da oggi liberamente esercitabile e non prevede nessun tipo di diploma o certificazione abilitante specifica da parte dello stato. Attualmente non c'è nessuna legge o limitazione di alcun genere per svolgere l'attività di massaggiatore del benessere che però deve avere delle caratteristiche ben chiare e non sfociare assolutamente in ambito medico-sanitario o estetico o in attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile. Poiché si tratta di lavoratori autonomi, non è necessaria l'’iscrizione alla Camera di Commercio né ad altri Registri pubblici.

Sito ufficiale: Namaste Studio Tantra
http://www.tantranamaste.eu

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